Art. 3.
(Diagnosi e riabilitazione).
1. È compito delle scuole di ogni ordine e grado attivare interventi idonei per individuare i casi sospetti di DSA.
2. Per gli alunni che, nonostante adeguate attività di recupero e di riabilitazione delle capacità fonologiche, presentano persistenti difficoltà, è necessario attivare un percorso diagnostico specifico mediante segnalazione da parte della scuola alla famiglia.
3. Una diagnosi specialistica accurata e un trattamento riabilitativo adeguato sono un diritto per tutti i soggetti con DSA.
4. La diagnosi di cui al comma 3 deve essere effettuata da uno specialista qualificato e deve essere il più precoce possibile.
5. Il Servizio sanitario nazionale assicura competenze diagnostiche specifiche
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almeno a livello provinciale, anche attraverso la costituzione di una specifica unità diagnostica multidisciplinare.
6. La diagnosi di DSA da parte del Servizio sanitario nazionale, su istanza della famiglia, deve essere notificata alla scuola mediante una procedura di segnalazione che non dà diritto alle provvidenze di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, se non in caso di particolare gravità.
7. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove, mediante iniziative da realizzare in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale, attività di identificazione precoce da realizzare dopo i primi mesi di frequenza dei corsi scolastici, per individuare gli alunni a rischio di DSA. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi effettiva di DSA.